Art. 6.
(Forum nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici).

      1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Forum nazionale delle associazioni e dei circoli enogastronomici, di seguito denominato «Forum», composto da un rappresentante dello stesso Ministero che lo presiede e da un rappresentante di ogni soggetto iscritto al Registro di cui all'articolo 5.
      2. Il Forum opera nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti in un apposito regolamento predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali e da adottare con decreto dello stesso Ministro, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. I compiti del Forum sono indicati in modo specifico nel regolamento di cui al

 

Pag. 6

comma 2, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4.
      4. Il Forum è preposto, in particolare, alla tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 5, ed è titolare di funzioni consultive e propositive.